Quando un oggetto di design può essere protetto non solo come modello industriale, ma come vera e propria opera d’arte coperta dal diritto d’autore?
Una recente e significativa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cause riunite C-580/23 e C-759/23) ha fatto chiarezza su questo punto nevralgico, tracciando un vero e proprio “vademecum” per distinguere l’originalità dell’opera. Una decisione che potrebbe avere un impatto dirompente anche sul nostro ordinamento, mettendo in discussione il criterio del “valore artistico” previsto dalla legge italiana.
La vicenda: dai tavoli svedesi alle librerie svizzere
La pronuncia nasce da due controversie parallele che coinvolgono noti marchi del design:
Il produttore svedese Galleri Mikael & Thomas Asplund contro il gruppo Mio, accusato di aver commercializzato tavoli troppo simili ai propri.
Il produttore svizzero USM U. Schärer Söhne contro il commerciante tedesco Konektra, in una disputa relativa alla celebre mobilia modulare.
In entrambi i casi, i giudici nazionali (Svezia e Germania) si sono rivolti alla Corte UE per capire a quali condizioni un oggetto di utilità (o di arte applicata) possa beneficiare della tutela “rafforzata” del diritto d’autore, che dura molto più a lungo rispetto alla semplice tutela del disegno o modello industriale.
I nuovi principi stabiliti dalla Corte UE
La Corte ha colto l’occasione per ribadire che non esiste un rapporto di esclusione tra la protezione come design e quella come diritto d’autore: un oggetto può godere di entrambe le tutele contemporaneamente (cumulo delle tutele).
Tuttavia, affinché scatti il diritto d’autore, l’oggetto deve soddisfare il requisito dell’originalità. Ecco i punti salienti del ragionamento dei giudici europei:
Riflesso della personalità dell’autore: L’oggetto deve manifestare scelte libere e creative. Se la forma è dettata unicamente da vincoli tecnici, non c’è spazio per il diritto d’autore.
Irrilevanza di fattori esterni: Le intenzioni dell’autore, le fonti di ispirazione o il riconoscimento da parte della critica (“ambienti specializzati”) possono essere indizi, ma non sono determinanti per stabilire l’originalità.
Il test della contraffazione: Per accertare una violazione, non bisogna guardare all’impressione visiva generale (come accade per i marchi o i modelli), ma bisogna verificare se gli elementi creativi dell’opera originale sono stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto contestato.
Nota bene: La Corte specifica che “la mera possibilità di una creazione simile non può giustificare il diniego della protezione”.
L’impatto sul Diritto Italiano: addio al “Valore Artistico”?
Questa sentenza è destinata a far discutere molto nelle aule di tribunale italiane. Attualmente, l’articolo 2, n. 10 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) prevede che le opere del disegno industriale siano protette solo se presentano due requisiti:
- Carattere creativo.
- Valore artistico.
Il “valore artistico” è sempre stato un concetto sfuggente, spesso interpretato dai giudici italiani come un riconoscimento oggettivo da parte del mercato culturale (es. esposizione nei musei, premi di design, pubblicazioni su riviste d’arte).
Alla luce della pronuncia europea, che pone l’accento esclusivamente sulle scelte libere e creative (ossia sull’originalità in senso soggettivo) e definisce non determinanti i riconoscimenti esterni, il requisito italiano del “valore artistico” appare ora disallineato rispetto al diritto dell’Unione. È molto probabile che assisteremo a un evoluzione giurisprudenziale che renderà più accessibile la tutela d’autore anche per gli oggetti di design in Italia.
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