Quando ci siamo occupati dell’esclusiva territoriale in un contratto di franchising abbiamo detto che la ratio dell’esclusiva è quella per cui il franchisee non deve subire alcuna forma di concorrenza da parte degli altri affiliati e del franchisor. Quello della concorrenza sleale è un aspetto molto importante da considerare per comprendere quali sono, anche alla luce delle più recenti decisioni dei tribunali, gli aspetti cui prestare attenzione per evitare di incorrere in un contenzioso.
Cosa rende la concorrenza sleale
La concorrenza sana, ovvero la competizione tra più aziende dello stesso settore merceologico, è un valore da tutelare anche all’interno del mondo del franchising. Il problema nasce quando questa diventa sleale, ovvero quando si concretizzano situazioni per cui viene meno quello spirito concorrenziale sano che è un fattore di sviluppo imprescindibile e fonte di benefici sia per le aziende stesse che per i clienti.
Per questo motivo tanto la legislazione italiana che quella europea tutelano il principio della libera concorrenza.
Il Codice Civile italiano (articolo 2598) evidenzia le condotte configurabili come atti di concorrenza sleale. La prima è costituita dall’utilizzo di segni distintivi o l’imitazione di prodotti concorrenti che creano confusione. La seconda consiste nella diffusione di notizie con l’obiettivo di screditare i prodotti e l’attività di un’impresa concorrente. La terza consiste nel ricorso ai mezzi contrari ai principi di correttezza professionale.
Nel caso in cui un giudice accertasse la sussistenza di un atto di concorrenza sleale nell’ambito di un rapporto di franchising, può inibirne la continuazione e disporre la condanna dell’impresa coinvolta al risarcimento del danno.
Alcuni esempi di concorrenza sleale
Un caso interessante è quello che ha visto coinvolta una società franchisor che ha commercializzato gli stessi prodotti distribuiti dal franchisee tramite un canale di distribuzione diverso (la grande distribuzione) all’interno della medesima area territoriale concessa in esclusiva al franchisee. All’interno dei supermercati, detti prodotti erano venduti a prezzi molto più bassi rispetto a quelli applicati dal franchisee che, oltretutto, gli erano stati imposti dal franchisor.
Il franchisee ha avviato un procedimento di urgenza con il quale chiedeva la cessazione della condotta di concorrenza sleale del franchisor. Il Franchisor, dal canto suo, sosteneva di operare lecitamente in quanto il canale della grande distribuzione non rientrava nell’esclusiva territoriale prevista dal contratto. Il giudice, invece, ha ritenuto che il franchisor abbia commesso atti di concorrenza sleale in quanto ha violato il principio di collaborazione che deve permeare il rapporto col franchisee, stabilendo che una clausola di esclusiva non può essere considerata legittima se consente al franchisor di eliminare dal mercato il franchisee.
Un altro caso, deciso dal Tribunale di Milano, è stato quello di una società franchisor che ha concesso l’apertura di un punto vendita affiliato nei pressi di un altro punto già affiliato da tempo. L’aspetto interessante è che il contratto con il punto vendita affiliato non prevedeva un’esclusiva territoriale.
Il giudice, chiamato a valutare se l’assenza dell’esclusiva territoriale consentisse l’apertura di un altro punto vendita, ha stabilito che non è possibile agire contro l’interesse di un contraente. La condotta del franchisor, quindi, non deve essere tale da cannibalizzare i punti vendita affiliati già esistenti. Infine il giudice ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte della società franchisor condannandola anche il risarcimento del danno subito dal franchisee.