Uno degli elementi che costituiscono il contratto di franchising e che è fondamentale valutare quando si decide di aprirne uno c’è sicuramente quello legato all’area territoriale nella quale esercitare l’attività prevista dall’accordo. La presenza di un eventuale esclusiva territoriale è infatti uno degli elementi che deve essere espressamente riportato nel contratto di franchising e la previsione per iscritto di tale dato rappresenta una delle forme migliori per prevenire un contenzioso. Ma cosa si intende per esclusiva territoriale? Come si configura?
Il diritto di esclusiva territoriale nel contratto di franchising
L’espressione esclusiva territoriale nel contesto del contratto di franchising fa riferimento al diritto del franchisee di vendere in esclusiva i beni e i servizi previsti dal contratto sotto i segni distintivi del franchisor all’interno di un determinato territorio. Tale elemento è fondamentale perché all’interno di quel determinato territorio il franchisee non deve subire alcuna forma di concorrenza da parte di centri affiliati alla stessa rete o di punti vendita diretti dallo stesso franchisor.
La legge di riferimento Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale (Legge 129 del 6 maggio 2004) prevede espressamente che il contratto di affiliazione commerciale indichi (articolo 3, comma 4, lettera c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale. Tale ambito può essere sia in relazione ad altri affiliati sia in relazione a canali e unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante.
La presenza dell’esclusiva territoriale non è obbligatoria ma la sua presenza è un valore per il franchisee e gli aspiranti tali, in quanto gli garantisce un vantaggio competitivo avendo, appunto, un’esclusiva di esercizio su quello specifico territorio. Quando presente nel contratto di affiliazione deve essere indicata chiaramente l’estensione spazio-temporale, così come le eventuali condizioni e limiti.
In sede di controversia risulta dirimente l’esame della clausola prevista all’interno del contratto. Questa, infatti, può prevedere non solo che l’affiliante si astenga dall’aprire altri punti vendita nel medesimo determinato territorio o concedere l’affiliazione ad altri potenziali affiliati, ma anche l’obbligo di sanzionare eventuali condotte scorrette attivandosi per farle cessare. Se presente questa responsabilità anche l’omissione dell’esercizio di questi obblighi rappresenta un inadempimento contrattuale tale da prevedere un risarcimento a carico dell’affiliato che ha subito la violazione.
Ma non solo. Il franchisee può anche richiedere, vista la rilevanza dell’inadempimento, la risoluzione del contratto di franchising qualora l’affiliante, dopo essere stato diffidato a intervenire, si rifiuti di farlo. Agendo in giudizio si potrà inoltre ottenere il risarcimento il cui ammontare dovrà essere documentato. Parallelamente va posta attenzione anche agli obblighi dell’affiliato nei confronti del franchisor. Chi entra a far parte di una rete di affiliazione commerciale e invade, senza averne titolo, con il proprio operato l’esclusiva territoriale di altri franchisee può essere chiamato in giudizio. In questi casi si procede con un’azione di risarcimento per illecito extracontrattuale così come previsto dall’articolo 2043 del Codice Civile.
L’assistenza alla redazione e alla sottoscrizione del contratto di franchising
Quanto appena esposto pone nuovamente l’attenzione sull’importanza e la necessità di un’assistenza legale specializzata in materia non solo per la redazione del contratto di franchising, ma anche nella sua valutazione prima di sottoscriverlo.
A seconda della tipologia di attività e accordi, infatti, va posta attenzione – tanto per fare un ulteriore esempio – al rapporto tra l’esercizio dell’esclusiva territoriale e la vendita online effettuata tramite e-commerce da altri franchisee affiliati alla medesima rete. Per evitare contenziosi e potenziali danni è indispensabile affrontare questi aspetti e disciplinarli espressamente.
La mancata indicazione dell’esclusiva territoriale, infatti, dà il diritto al franchisor di concedere l’affiliazione nel medesimo territorio anche ad altri così come di aprire direttamente dei punti vendita. Va però ricordato come l’azione del franchisor non può mai arrivare al punto di condizionare negativamente le aspettative di redditività del franchisee in quanto l’affiliante ha sempre il dovere di mantenere una condotta conforme alla buona fede.