Una vicenda interessante su cui porre attenzione è quella che emerge a seguito della sentenza (2410 del 29/02/2024) della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli, che è stato chiamato a pronunciarsi sull’accertamento del diritto di commercializzare in via esclusiva delle opere del disegno industriale.
Le opere del disegno industriale che presentano carattere creativo e valore artistico
Richiamando proprio l’articolo 2 della Legge 633/1941 in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, il Tribunale di Napoli ha precisato che i disegni riguardanti la controversia presentano il requisito della creatività. Questo perché i motivi in essi riprodotti nascono da un accostamento originale di foglie e fiori di diversa specie, colore e dimensione realizzando di fatto una rappresentazione unica e frutto della creatività dell’autore.
Inoltre la sentenza ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte per cui se per le opere delle arti figurative è necessario che presentino carattere creativo per un solo esemplare o un numero limitato di essi, per le opere del disegno industriale per ottenere le tutele devono sempre presentare un carattere creativo e un valore artistico e che questo si desume da indicatori obiettivi quali la creazione da parte di un noto artista, il riconoscimento della presenza di qualità artistiche ed estetiche, l’esposizione in musei e mostre, la pubblicazione su riviste di settore, il ricevimento di premi o il raggiungimento di un valore di mercato elevato tale da trascendere quello dipendente dalla sua funzionalità.
Sempre la Cassazione, soffermandosi sul valore artistico previsto dalla norma, ha chiarito che esso non è in contrasto né con la convenzione di Berna né con la direttiva 98/71/CE (e in modo particolare l’articolo 17) in quanto il valore artistico di un’opera del disegno industriale è esso stesso un elemento che, insieme al carattere creativo, dona al prodotto un valore differente da quello della sua semplice funzionalità tale da consentirgli di ottenere le tutele previste dal diritto d’autore.
La sussistenza di detti requisiti viene verificata di volta in volta dal giudice di merito che riconosce che l’oggetto in questione ha un valore artistico ed estetico unico e riconoscibile. Parallelamente un aspetto importante è legato alla necessità di separare il carattere industriale del prodotto dal valore artistico dell’opera tale che l’opera possa essere ritenuta idonea per un’autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale con il quale o sul quale è stata realizzata.
Per quel che riguarda l’elemento oggettivo legato alla concorrenza sleale si fa riferimento all’accertamento della confondibilità dei prodotti e sulle modalità che vengono impiegate per l’adozione di un segno in conflitto. Questo diversamente da quello che accade con il marchio d’impresa che non necessita di questo tipo di analisi in quanto ha una natura reale tale da consentirgli di essere tutelato come bene assoluto.
Infine va ricordato come la creatività per il nostro ordinamento è tutelata per un tempo limitato, ovvero quello nel quale quell’opera può essere considerata originale. Quando questa si esaurisce (quell’iniziativa è divenuta patrimonio comune) l’imitazione non rappresenta più un rischio per la correttezza professionale e capace di danneggiare un’azienda.