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Concorrenza sleale dell’ex dipendente: i chiarimenti del Tribunale di Milano

Il passaggio di un dipendente chiave a un’azienda concorrente genera spesso il timore di perdere importanti fette di clientela. Ma quando lo sviamento dei clienti diventa concorrenza sleale e quando, invece, rientra nelle dinamiche del libero mercato?

Lo Studio Legale Carriero fa il punto sui limiti normativi alla luce di una recente e interessante pronuncia: la sentenza del Tribunale di Milano, 26 Gennaio 2026, n. 635/2026.

Quando lo sviamento di clientela è illecito?

Il tentativo di sviare la clientela rientra, di base, nel fisiologico gioco della concorrenza. Affinché si configuri l’illecito di concorrenza sleale (art. 2598, n. 3, c.c.), è necessario che lo sviamento avvenga con mezzi contrari alla correttezza professionale.

  • È illecito: sottrarre e utilizzare un complesso di informazioni aziendali (vere e proprie banche dati) che superi la normale memoria dell’individuo, garantendo al nuovo concorrente un indebito vantaggio.
  • NON è illecito: l’acquisizione episodica di clienti della propria ex-azienda, qualora manchi la prova di una condotta denigratoria o preordinata a danneggiare in modo scorretto il concorrente.
Il Caso pratico (Tribunale di Milano, n. 635/2026)

Una società di spedizioni ha chiesto il risarcimento danni a un’azienda concorrente, accusandola di averle sottratto i quattro maggiori clienti assumendo tre sue ex dipendenti.

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, evidenziando tre aspetti cruciali molto comuni nella pratica aziendale:

  1. Il rapporto di fiducia pregresso: È emerso che i clienti “stornati” seguivano la dipendente fin dalle sue passate esperienze lavorative presso altre aziende. Il Tribunale ha ritenuto del tutto legittima e plausibile la scelta dei clienti di seguire la lavoratrice nel nuovo impiego, in virtù del forte legame fiduciario personale.
  2. Mancanza di prove sulla denigrazione: L’azienda non è riuscita a provare che la dipendente avesse diffuso notizie screditanti. Il Giudice ha chiarito che le testimonianze interne “per sentito dire” (de relato) non hanno valore se non sono confermate da fatti oggettivi o dalla testimonianza diretta dei clienti stessi.
  3. Comunicare i nuovi recapiti è lecito: La semplice comunicazione (es. via e-mail) con cui l’ex dipendente informa il cliente del proprio cambio di lavoro, fornendo i nuovi contatti, non costituisce una scorrettezza, a patto che non vi siano contenuti denigratori.
Conclusioni

Le competenze acquisite da un dipendente e la stima instaurata con la clientela non costituiscono un monopolio a vita per l’azienda datrice di lavoro. Affinché vi sia concorrenza sleale, servono prove rigorose di condotte scorrette o parassitarie.

Per prevenire questi rischi, l’unico strumento realmente efficace è l’adozione di un valido patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.).

Contatta lo Studio Legale Carriero è a disposizione delle imprese per fornire consulenza preventiva e assistenza contenziosa per la tutela del patrimonio aziendale.

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