Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato le informazioni necessarie per usufruire del credito d’imposta atto a sostenere la competitività delle imprese “stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e Ideazione estetica”. Una realtà da conoscere e approfondire anche alla luce delle recenti modifiche in materia.
Come funziona il credito d’imposta
Tra gli incentivi per spesa privata in Ricerca e Sviluppo e innovazione rientra il credito d’imposta per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico. Il credito d’imposta è rivolto e usufruibile da tutte le imprese che hanno la sede legale nel territorio italiano, a prescindere dalla loro natura giuridica, dalla dimensione, dal settore di appartenenza e dal regime contabile.
Per le spese sostenute per le attività ammissibili fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta del 20%, nel limite di 4 milioni di euro massimo annuale, mentre per quelle sostenute nel periodo d’imposta successivo ed entro il 21 dicembre 2031 il credito d’imposta passa a 10% per un limite massimo di 5 milioni di euro annui.
Per quel che concerne le attività di design e ideazione estetica sono ammissibili le spese per il personale impiegato nelle strutture produttive per lo svolgimento delle attività di design e ideazione estetica, i relativi canoni di locazione e le quote di ammortamento per i beni materiali mobili impiegati, le spese per i contratti che hanno per oggetto lo svolgimento delle attività ammissibili al credito d’imposta, le spese per i servizi di consulenza e quelle per i materiali, le forniture e gli altri prodotti necessari allo svolgimento delle attività.
L’utilizzo del credito d’imposta va previsto nella dichiarazione dei redditi esclusivamente in compensazione tramite modello F24 presso gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Un caso particolare
Un’interessante vicenda in merito a questo credito d’imposta è quella che ha richiesto l’intervento dell’Agenzia delle Entrate tramite Risoluzione 41 del 26 luglio 2022. La vicenda riguarda la società ALFA che solve attività di ideazione di prototipi del comparto moda, gioielleria, pelletteria e occhialeria e di produzione tramite marchi appartenenti a società rientranti nel Gruppo BETA.
La società ALFA richiedendo il credito d’imposta ha dichiarato di svolgere attività di ricerca e sviluppo per i propri brand e in modo specifico “della individuazione di un tema stilistico che dia l’impronta riconoscibile della singola Brand Owner al prodotto, la Società procede con la realizzazione di diversi modelli prototipali estetici e tecnici, ognuno finalizzato ad un diverso studio delle caratteristiche del futuro prodotto richiesto”. Poi, si aggiunge, “Solo successivamente si procede alla realizzazione di un modello di prototipo che racchiude tutte le soluzioni tecniche le quali saranno compatibili con le scelte estetiche e con le esigenze di vestibilità e di comfort nell’utilizzo del prodotto”.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, nega la possibilità di usufruire del credo d’imposta in quanto “nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente quelle – svolte internamente ovvero commissionate all’esterno – che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati […] e che “si rendano necessarie per il superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico”.
Per questo motivo, prosegue la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate devono ritenersi escluse dalle attività oggetto del credito d’imposta quelle “concernenti il lancio di nuovi prodotti, o le modifiche ai prodotti e procedimenti esistenti, non finalizzate alla risoluzione di un ostacolo di carattere scientifico e/o tecnologico non risolvibile sulla base delle conoscenze e capacità già disponibili nello stato dell’arte e nella prassi del settore”.
In modo particolare per il settore delle attività attinenti al design e all’ideazione estetica non possono essere considerate attività di ricerca e sviluppo quelle per l’ideazione e la realizzazione di nuove collezioni e campionari in quanto non presentano in linea di principio gli elementi che motivino lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico “non superabili con le conoscenze generali già disponibili”.
La nuova disciplina, però, ha ampliato la tipologia delle attività considerate ammissibili al credito d’imposta contemplando anche le attività di design e ideazione estetica pur dovendo sempre rispettare i requisiti di novità e significatività richiesti dalla disciplina del credito d’imposta.