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Modello o Design industriale: un caso di nullità deciso dall’EUIPO

Il modello o design industriale, ovvero “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento” può essere registrato ed essere oggetto di esclusiva. A patto, ovviamente, che rispetti i requisiti previsti a pena di nullità.

Una recente decisione dell’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO) ci consente di fare chiarezza sugli aspetti da conoscere quando si presenta una domanda di registrazione.

La nullità di un modello o  design industriale

Facciamo un piccolo passo indietro e ricordiamo i requisiti per ottenere la registrazione di un modello. È infatti indispensabile che il modello per il quale si presenta la domanda di registrazione sia originale (novità) e l’impressione generale che esso suscita nell’utilizzatore sia diversa da qualsiasi altro modello di design già reso pubblico (carattere individuale).

Inoltre il modello non deve essere contrario al buon costume e all’ordine pubblico (liceità), non deve avere una forma esclusivamente tecnica e deve essere visibile durante l’utilizzo dell’oggetto.

La decisione  dell’EUIPO

La vicenda decisa dell’EUIPO riguarda il contenzioso insorto tra una società olandese e la celebre azienda d’abbigliamento PUMA. Nel caso in oggetto, risalente al 2019, l’azienda olandese si è rivolta all’EUIPO per ottenere la dichiarazione di nullità di un modello di scarpa della PUMA in quanto  era stato divulgato prima del periodo di grazia.

Il Regolamento su disegni e modelli comunitari, infatti, prevede un periodo di 12 mesi (periodo di grazia) precedenti la data in cui viene depositata la domanda di registrazione del modello nel quale l’ideatore e il progettatore del modello di design (designer) può divulgarlo senza privarlo dell’elemento di novità e di carattere individuale indispensabile per ottenere la registrazione. Tale normativa è orientata a consentire la commercializzazione del prodotto permettendo per un tempo congruo antecedente alla registrazione di valutarne le capacità commerciali.

Nel caso in oggetto Rihanna, la cantante incaricata da PUMA come direttrice creativa della collezione di quel modello di scarpe, indossava  le calzature oggetto della domanda di modello di design prima del periodo di grazia. Ma non solo. Il problema è sorto dal fatto che ci sono foto pubblicate sul profilo Instagram della cantante in cui la ritraggono con quelle calzature ai piedi, rendendole visibili a un vastissimo pubblico prima del tempo previsto dalla legge in materia di modelli di design.

La società olandese rivolgendosi all’EUIPO ha portato come prova anche le tante riviste di moda che avevano ripreso quegli scatti a conferma del fatto che tale modello non era più in possesso delle caratteristiche di novità e di carattere individuale.

La PUMA ha presentato ricorso sostenendo che le foto fossero  di bassa qualità e quindi non era possibile individuare i dettagli della calzatura. Inoltre nella difesa la PUMA sosteneva che il profilo Instagram non rientrasse tra quei canali conosciuti dalle realtà specializzate nel settore della moda e dell’abbigliamento.

Ad agosto 2022 la Commissione di Ricorso EUIPO, esaminando tutti gli elementi, ha confermato la nullità del modello , riconoscendo altresì che  le foto anteriori erano di qualità sufficiente per riconoscere i dettagli di quel modello di scarpe e che la diffusione su un profilo Instagram, complice anche le centinaia di migliaia di reaction ottenute da quelle foto, è a tutti gli effetti una divulgazione così come previsto dal Regolamento.

La vicenda conferma l’importanza di prestare attenzione a tutti i dettagli e gli elementi previsti dal regolamento sui modelli di design e che anche un colosso come PUMA non può nulla a fronte dell’evidente violazione delle norme in questione.

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