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Requisiti di brevettabilità: l’attività inventiva

L’originalità (o attività inventiva) è uno dei tre requisiti fondamentali, insieme alla novità e all’industrialità, per ottenere il brevetto di un invenzione. Questo requisito, come definito dall’articolo 48 del Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 30 del 10 febbraio 2005), prevede che “Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”.

Poste queste premesse possiamo approfondire e analizzare la recente sentenza della Corte di Cassazione che si è pronunciata sul requisito.

La sentenza della Corte di Cassazione

La vicenda ha visto coinvolta un’azienda che ha citato in giudizio due società chiedendo la nullità del brevetto italiano di cui una era titolare e l’altra licenziataria. Parallelamente è stato chiesto il riconoscimento dell’illecito concorrenziale in quanto la società titolare del brevetto ha chiesto e ottenuto un provvedimento di descrizione durante un’importante manifestazione fieristica.

La limitazione di un brevetto, come previsto nell’Ordinanza 3339 del 01/12/2021 della Corte di Cassazione, per mancanza dell’attività inventiva determina la nullità parziale del brevetto. Si ricorre alla limitazione del brevetto quando la rivendicazione principale risulta non concedibile perché priva della novità o dell’originalità. Nel caso in cui la rivendicazione principale non risulti valida tutto il brevetto rischia di essere dichiarato nullo, mentre se una delle rivendicazioni dipendenti prevede delle caratteristiche secondarie che donano un valore inventivo alla soluzione proposta il brevetto può essere mantenuto pur limitato nel suo ambito protettivo.

Tornando alla vicenda in oggetto in appello la sentenza di primo grado è stata riformata dichiarando la validità del brevetto come risultante dalla combinazione delle rivendicazioni originarie.

La Corte di Cassazione ha poi accolto il ricorso incidentale che faceva riferimento a una carenza argomentativa e metodologica della consulenza tecnica cui faceva riferimento la sentenza del Tribunale in sede di appello.

Quindi la Cassazione, partendo dal menzionare l’articolo 48 del Codice della Proprietà Industriale e ricordando come un’invenzione sia considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica e che questo si concretizza nell’insieme di ciò che è reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto tramite apposita descrizione (scritta o orale), si è così pronunciata: “È ovvio che i documenti di cui all’art. 46, terzo comma, attengono allo stato della tecnica implicato da domande anteriori così come depositate: vale a dire da quelle domande che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel secondo comma e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi – ma sempre che se ne possa inferire un’incidenza sul concetto reso dal primo comma

La questione, quindi, ruota intorno all’espressione in modo evidente dell’articolo 48 e richiama un requisito di necessità racchiuso dalla capacità di risolvere il problema tecnico tramite la semplice applicazione dei suggerimenti già presenti nello stato della tecnica.

La Corte di Cassazione ha poi ricordato l’orientamento della giurisprudenza per cui non vi è nessun ostacolo affinché una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità con la conseguente nullità del brevetto solo parziale. In una precedente sentenza la Cassazione aveva ricordato come “La nullità parziale del brevetto […] è suscettibile di essere dichiarata in presenza della nullità di rivendicazione indipendente (nella fattispecie: per carenza di altezza inventiva), laddove il brevetto consti di altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come stato della tecnica”.

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