È interessante analizzare la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, in materia di rischio di confusione tra il segno contestato e il marchio anteriore quando i due segni siano caratterizzati entrambi da un’unica lettera.
Il confronto tra marchio anteriore e segno contestato
La vicenda ha inizio quando un’azienda francese ha presentato all’EUIPO domanda di registrazione per un marchio dell’Unione Europea per il segno figurativo che prevede la stilizzazione della lettera Q. Tale marchio era richiesto per prodotti e servizi appartenenti, tra gli altri, alle classi 9, 35 e 42.
Ad agosto dello stesso anno un’azienda tedesca ha presentato opposizione alla registrazione del suddetto marchio. L’opposizione si basava sull’esistenza di un marchio figurativo anteriore che anch’esso prevedeva la stilizzazione della lettera Q. Il marchio dell’azienda tedesca era stato per i prodotti e i servizi delle classi 9, 35 e 42.
Il presupposto normativo dell’opposizione è quello di cui all’art. 8 del Regolamento sul marchio comunitario secondo cui un marchio non può essere registrato se “a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”.
Dopo che anche la Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha riscontrato il rischio di confusione tra il segno contestato e il marchio anteriore, la Corte di Giustizia, dal canto suo, ritenendo pacifico che se un segno è costituito da un unico elemento non è possibile individuare un elemento dominante, (in quanto l’elemento distintivo può essere accertato solamente se si è in presenza di un marchio composto), ha quindi stabilito che la lettera Q non possa essere considerata né come elemento dominante né come elemento distintivo del segno.
Pur riconoscendo che i segni dei due marchi sono simili in quanto costituiti da un’unica medesima lettera, la loro stilizzazione grafica è molto diversa. Inoltre, considerando che le lettere sono elementi brevi, il pubblico di riferimento è capace di percepire facilmente le differenze e, quindi, il grado di somiglianza dei segni in conflitto è basso. Inoltre non è possibile effettuare un confronto concettuale tra due lettere prive di significato per il pubblico di riferimento.
Perché un segno costituito da una sola lettera abbia carattere distintivo, spiega la Corte, deve essere stilizzato o accompagnato da altri elementi figurativi che possano conferirgli un grado maggiore di carattere distintivo. Pertanto, la Corte ha annullato la decisione della Commissione di Ricorso, escludendo il rischio di confondibilità tra i marchi.