Abbiamo più volte posto l’attenzione sulla capacità distintiva di un marchio e sul rischio di confusione che due marchi concorrenti possono generare nel pubblico di riferimento. È una materia articolata e delicata che è importante e utile analizzare anche alla luce delle più recenti decisioni. L’ultimo (in ordine cronologico) caso da cui prendiamo spunto è la decisione dell’8 gennaio 2024 dell’Ufficio dell’Unione Europea (EUIPO) che ha accolto l’opposizione avanzata contro alcuni prodotti della domanda di registrazione del marchio SPRIO SPRITZ.
Il caso in esame
L’opposizione era diretta contro i prodotti appartenenti alla Classe 33 della assificazione di Nizza ovvero Bevande alcoliche, tranne le birre; Preparati alcolici per fare bevande e si basava sul marchio anteriore PRIO DONNAFUGATA
L’ufficio dell’Unione Europea partendo dall’articolo 8 paragrafo 1 lettera b RMUE ricorda come il rischio di confusione tra marchi dipende dall’apprezzamento di diversi fattori che, in una valutazione globale, sono tra loro in un rapporto di reciproca dipendenza.
La valutazione globale deve basarsi sull’impressione complessiva determinata dai marchi, intesi sia nella loro somiglianza visuale, auditiva o concettuale in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti. Per determinare se sussiste il rischio di confusione bisogna tenere conto del carattere distintivo del marchio anteriore.
Nel caso in esame l’opponente non ha dichiarato espressamente che il marchio è particolarmente distintivo per il suo uso intensivo o la sua notorietà, ma ha rivendicato che i marchi anteriori sono dotati di carattere distintivo rilevante perché non presentano un legame (diretto o indiretto) con i prodotti appartenenti alla Classe 33.
La Divisione d’Opposizione ha segnalato che se un marchio anteriore non è descrittivo è prassi dell’Ufficio considerare per quel marchio un carattere distintivo intrinseco normale. Il grado di distintività può essere rafforzato se vengono presentate prove sufficienti a dimostrare che il marchio anteriore ha acquisito tale livello di distintività attraverso l’uso.
Ne consegue che la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si dovrà basare sul suo carattere distintivo intrinseco. L’EUIPO aggiunge come la valutazione del rischio di confusione implica una interdipendenza tra i vari fattori di riferimento e soprattutto una somiglianza dei marchi e tra i prodotti e i servizi. Una minor somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensata da una maggior somiglianza tra i marchi (e viceversa).
Il pubblico presterà un’attenzione media ai prodotti considerati identici e nel caso in esame i marchi sono simili da punto di vista visivo e soprattutto dal punto di vista fonetico. Solo uno dei marchi contiene elementi con un contenuto semantico, quindi la differenza ha un valore limitato nella comparazione in quanto deriva da elementi privi di carattere distintivo. Il Tribunale ha inoltre sostenuto che i consumatori di prodotti della Classe 33 sono abituati a riconoscerli in funzione del loro elemento denominativo, soprattutto nei locali destinati alla ristorazione dove le bevande come i vini vengono ordinate a voce dopo averne letto il nome sul menu. Senza dimenticare come il consumatore medio solitamente non ha possibilità di fare un confronto diretto tra i marchi, ma deve fidarsi del ricordo, imperfetto, che ha di quegli stessi marchi.
Pertanto, l’EUIPO ha accolto l’opposizione contro il marchio SPRIO SPRITZ non giudicando sufficiente l’elemento verbale SPRITZ.