Ci vogliamo occupare di un interessante caso di controversia in materia di denominazione di origine protetta e marchi d’impresa. Il settore è quello di denominazione di prodotti alimentari, nel caso specifico quella tra pecorino romano e cacio romano. La controversia è stata avviata dal Consorzio per la tutela del Formaggio Pecorino Romano DOP nei confronti della Formaggi Boccea Srl e per dirimere la questione è intervenuta la prima sezione civile della Corte di Cassazione.
L’oggetto del contendere
Il Consorzio per la tutela del Formaggio Pecorino Romano DOP ha chiamato in giudizio la società Boccea Formaggi Srl chiedendo alla Sezione Imprese del Tribunale di Roma la dichiarazione di nullità del marchio CACIO ROMANO della società Boccea Formaggi Srl. Inoltre si chiedeva il riconoscimento della violazione dei diritti di esclusiva sul marchio collettivo PECORINO ROMANO e, ancora, che venisse disposto un ordine di inibizione alla commercializzazione di prodotti riportanti tali segni (oltre, ovviamente, anche al risarcimento del danno).
In prima istanza le richieste del Consorzio sono state completamente accolte dal giudice che ha dichiarato invalido il marchio CACIO ROMANO, ne impediva l’utilizzo e ordinava anche il ritiro dal commercio con relativa distruzione di tutti i prodotti con quel marchio. La Formaggi Boccea Srl si è rivolta alla Corte d’Appello di Roma che ribaltando l’esito della controversia riabilitava la liceità del marchio CACIO ROMANO e registrava l’assenza di ogni tipo di interferenza con il marchio PECORINO ROMANO di cui il Consorzio è titolare.
L’aspetto interessante della Corte d’Appello di Roma è che individuava l’assenza di similitudine logica e fonetica tra le due denominazioni evidenziando la diversità dei prodotti ritenendo inesistente un rischio di confusione.
Il Consorzio si è opposto alla sentenza e si è arrivati in Cassazione.
La sentenza della Cassazione e i motivi di interesse della vicenda
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio negando tutela giuridica alla denominazione di origine protetta PECORINO ROMANO. La Cassazione ha considerato irrilevante il fatto che il marchio PECORINO ROMANO era stato registrato come formaggio da tavola semi stagionato, anche perché avvenuta solo di un anno dopo quella del marchio CACIO ROMANO. Ma soprattutto la Cassazione ha chiarito che, in caso di conflitto tra marchio d’impresa e denominazione di origine protetta la similitudine tra i prodotti non può essere valutata solo sulla base della loro appartenenza a una specifica categoria merceologica.
Per farlo bisogna fare riferimento al Regolamento (CE) 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. Qui vengono stabiliti i principi tramite i quali stabilire se una denominazione possa costituire o meno la violazione di un marchio e se i prodotti siano identici o meno. Nel caso in oggetto si sarebbe dovuto fare riferimento alle caratteristiche organolettiche dei prodotti che costituiscono la loro qualità e possono essere percepite tramite la loro forma, colore, sapore, consistenza e aroma. Secondo la Cassazione il Consorzio non ha provato la sovrapponibilità dei prodotti e ha di fatto rigettato il ricorso.
La vicenda è interessante soprattutto per l’orientamento indicato in caso di controversie tra denominazione d’origine protetta e marchi d’impresa per le quali non possono essere adottati ai criteri tipici utilizzati per la contraffazione tra marchi.