Ogni giorno ripetutamente le conversazioni sulle applicazioni di messaggistica istantanea (e non solo) sono riempite di emoji, le icone che rappresentano oggetti, espressioni, simboli ed emozioni. Proprio per la loro capacità comunicativa sono impiegate in diversi contesti ed è stata presentata domanda di registrazione come marchio dell’emoji che raffigura una mano con il pollice, l’indice e il mignolo sollevato.
In diverse culture questo gesto e simbolo è utilizzato per dire “ti amo” e l’EUIPO con decisione del 1 giugno 2023 in riferimento al caso R 2305/2022-2 ha respinto la richiesta di registrazione come marchio di questa emoji. Andiamo a individuarne le ragioni.
Cosa sono le emoji
Un’interessante e doverosa premessa è da dedicare a cosa si intende per emoji. Esse sono sostanzialmente un pittogramma (un disegno o un simbolo stilizzato caratterizzato da semplicità immediatezza e riconoscibilità) che, riprendendo le parole dell’EUIPO, fungono da linguaggio parallelo. Le emoji, infatti, forniscono segnali emotivi facilitando l’espressione dei sentimenti delle conversazioni digitali. Tecnicamente si distinguono dalle emoticon in quanto queste sono composte da combinazioni di simboli (come le lettere e i segni di interpunzione presenti sulla tastiera), mentre le emoji sono vere e proprie rappresentazioni grafiche.
Il caso che ha portato alla decisione dell’EUIPO
Il caso che ha richiesto l’intervento dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale era inerente a una domanda di registrazione di un segno per i servizi della Classe 36 e della Classe 37. La domanda è stata respinta integralmente sulla base dell’articolo 7 (paragrafo 1 lettera b) del Regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE) in quanto sono esclusi dalla registrazione i marchi che non hanno il carattere distintivo.
Nelle motivazioni dell’esaminatore c’era la constatazione che l’emoji in questione fosse un’illustrazione realistica di un gesto comunemente noto e pertanto non idoneo a rimanere impresso nella mente del consumatore. Scopo di un marchio, come disciplinato dal relativo regolamento, è proprio quello di distinguere un prodotto o un servizio da prodotti o servizi di origine diversa.
Si è quindi andati di fronte alla Commissione dei Ricorsi EUIPO chiedendo l’annullamento della precedente decisione sostenendo che il carattere distintivo di un segno dovesse essere valutato anche in relazione ai servizi per i quali si richiedeva la registrazione. La Commissione EUIPO, invece, ha confermato la decisione di rigetto della domanda precisando che nell’ambito dei servizi in questione (ovvero servizi finanziari, monetari e bancari, servizi assicurativi e affari immobiliari per la Classe 36 e servizi di costruzione, servizi d’installazione e di riparazione ed estrazioni minerarie, trivellazione relativa a petrolio e gas della classe 37) l’emoji in oggetto verrà percepita come una semplice rappresentazione di un gesto positivo. Essa sarà solamente un messaggio pubblicitario indicante che i clienti saranno molto soddisfatti di tali servizi pensando a essi con affetto simile all’amore.
L’emoji, quindi, non possono essere utilizzate come indicazione di origine di un prodotto o di un servizio rimanendo pertanto come un messaggio pubblicitario generico. I pittogrammi sono privi di qualsiasi carattere distintivo anche considerando la loro forma geometrica semplice e la domanda di registrazione del marchio non può basarsi esclusivamente su di essi.