Pubblicare un libro la validità del contratto di edizione
Proprietà intellettuale

Pubblicare un libro: la validità del contratto di edizione

Nonostante la diffusione del fenomeno del self-publishing (l’autopubblicazione di libri da parte dell’autore senza l’intermediazione di un editore) sono sempre tanti coloro che propongono e inviano manoscritti agli editori per proporne la pubblicazione.

Perché un libro venga pubblicato è opportuna la sottoscrizione di un contratto di edizione che regolamenti tutti gli aspetti relativi alla pubblicazione e alla distribuzione del libro. Un contratto tra l’autore e l’editore che, come stabilito dalle più recenti sentenze, può non prevedere l’obbligo della forma scritta per essere considerato valido.

Obblighi e caratteristiche dei contratti di edizione

Il contratto di edizione che editore e autore sottoscrivono ha per oggetto la regolamentazione dei diritti di utilizzo dell’opera e delle edizioni e del numero di copie previste per ciascuna di essa. Con la sottoscrizione del contratto l’editore ha l’obbligo di pubblicare il manoscritto fedelmente a come è stato presentato dall’autore e a riconoscergli i compensi stabiliti. L’autore ha l’obbligo di garantire all’editore il godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

Il contratto di edizione, infatti, ha una durata massima stabilità per legge, che è di venti anni. In questo lasso di tempo l’editore ha l’obbligo di pubblicare il numero di edizioni e di copie previsto dal contratto. Allo stesso tempo l’editore ha l’obbligo di pubblicare e riprodurre il manoscritto entro il tempo stabilito dal contratto e, laddove non fossero espliciti, entro due anni dalla data di effettiva consegna della versione definitiva dell’opera.

La validità del contratto di edizione

Come anticipato per la validità del contratto di edizione non è necessaria, secondo il recente orientamento giurisprudenziale, la forma scritta, in quanto è sufficiente la forma orale e fanno prova gli elementi fattuali che dimostrano l’autorizzazione alla pubblicazione.

Nel 2018 il Tribunale di Milano (sentenza 5236) si espresso proprio su una vicenda che coinvolgeva una casa editrice e l’autrice di un manoscritto. La casa editrice, chiamata in causa dall’autrice, aveva pubblicato l’opera ricevuta, senza avere il contratto di edizione redatto in forma scritta. L’autrice ha denunciato l’accaduto lamentando la mancanza del suo consenso alla pubblicazione richiedendo il relativo risarcimento danni.

L’interpretazione del Tribunale di Milano è stata di senso opposto riconoscendo la presenza da parte dell’editore del consenso per la pubblicazione. Nel testo della sentenza, infatti, si legge come a differenza di altri contratti nei quali la forma scritta è imprescindibile, in quelli di edizione la validità rimane anche se stipulati in forma orale e la forma scritta “costituisce solo un limite alla prova” che non esclude altre prove. Nel caso in oggetto l’editore aveva ricevuto il materiale con i file per la pubblicazione e questo è stato riconosciuto come un elemento probante della validità del contratto di edizione.

Sempre il Tribunale di Milano, con sentenza 2063 del 9 marzo 2020, è tornato sull’argomento non solo ribadendo i principi su cui si fondava la sentenza precedente ma specificando come il contratto di edizione e il suo contenuto è rilevabile dai fatti che si sono succeduti.

La vicenda mostra come spesso le tutele legali per le opere del diritto d’autore si concretizzino diversamente da quanto comunemente si immagini. Questo conferma l’importanza di una consulenza legale qualificata ogni volta che si realizza, propone o diffonde un’opera dell’ingegno e della creatività. Se hai bisogno di assistenza il nostro Studio Legale è in grado di guidarti nelle scelte e nelle strategie da attuare per tutelare i tuoi diritti e interessi legati ai libri e alle opere già realizzate e quelle in fase di ideazione o completamento.

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