Siamo talmente abituati, complice anche la semplicità tecnica data dagli attuali sistemi di comunicazione, a condividere foto e video online che spesso (troppo spesso) ne ignoriamo le implicazioni. Ed è anche per questo motivo che è intervenuto il Garante della Privacy pubblicando un vademecum con le cautele da adottare prima di procedere con la pubblicazione di qualsiasi contenuto digitale.
Il vademecum del Garante della privacy sulla condivisione di contenuti online
L’obiettivo del documento è quello di educare a interrogarsi prima di premere il tasto “Pubblica” o “Condividi” sui vari profili social. Questo perché la condivisione di foto e video online può creare diversi inconvenienti sia in materia di privacy che di reputazione personale, familiare e professionale. Il vademecum è rivolto a tutti, sia a chi è alle prime armi con i social network che a chi ne fa un uso più consapevole. Questo perché i rischi legati alla privacy non sono anagrafici, ma interessano tutti gli utilizzatori dei social network, soprattutto considerando come il più delle volte c’è molta leggerezza che cattive intenzioni.
I contenuti del vademecum
Un processo irreversibile
Uno dei punti più importanti su cui si concentra il vademecum del Garante della privacy è quello legato all’irreversibilità del processo di pubblicazione e condivisione di foto e video online. Il motivo? Tra le condizioni di utilizzo di molti social network è chiaramente indicato che quanto pubblicato anche se viene eliminato rimane sulle bacheche di tutti coloro che li hanno condivisi. Questo significa che non è sufficiente né eliminare il singolo contenuto né chiudere il profilo per avere la certezza che la foto e il video non siano più presente sul web. Non a caso recentemente si è tornato a parlare di diritto all’oblio.
Il consenso
Dovrebbe essere assodato (ma non lo è) che quando si condivide un contenuto digitale che ritrae un’altra persona si abbia il suo consenso alla pubblicazione. Molto spesso, invece, si taggano persone presenti in quelle foto o in quel video, anche senza averle consultate in quanto si dà per scontato il loro consenso o che non vi sia nulla di male a pubblicare quel contenuto. Invece non è da escludere che quella persona non voglia apparire online o in quel contenuto e la condivisione senza il suo consenso è una violazione della privacy a tutti gli effetti.
Il tipo di pubblico
Anche alla luce di quanto appena detto il vademecum del Garante della privacy sottolinea l’importanza di sfruttare l’opzione dei social network che consente di restringere il pubblico con cui condividere i vari contenuti. Si può infatti impostare una ristretta nicchia di contatti sicuri (magari persone che si conoscono anche personalmente nella vita reale) a cui far comparire determinati contenuti in modo da ridurre il rischio che le foto e i video finiscano, di condivisione in condivisione, su profili sconosciuti.
Nel caso di dubbi e chiarimenti, anche e soprattutto per quel che riguarda le attività di marketing aziendale, è possibile richiedere una consulenza specializzata per tutelarsi prima di condividere determinati contenuti che per scoprire cosa fare nel caso in cui si fosse stati vittime di una violazione della privacy.