Uso del marchio online
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Uso del marchio online: il chiarimento della Corte di Giustizia UE

La disciplina sull’uso del marchio online è stata rivista a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si è pronunciata proprio sulla nozione di uso del marchio specificatamente nel  mercato online. La questione è di duplice importanza e interesse: da una parte, come anticipato, c’è la precisazione su cosa si intende per uso del marchio online, ma dall’altra c’è il coinvolgimento di due importantissime realtà del panorama imprenditoriale internazionale: Amazon e Christian Louboutin il noto brand di scarpe di lusso.

L’oggetto del contendere

La vicenda che ha portato alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nasce dalla denuncia effettuata dallo stilista Christian Louboutin nei confronti di Amazon in quanto sul noto marketplace erano presenti siti nei quali vi erano annunci di vendita di scarpe con il tacco con la suola rossa, come quelli caratteristici del marchio francese. Questo, quindi, in violazione dei diritti relativi al marchio Christian Louboutin. Il noto brand francese ha espressamente chiesto che venisse riconosciuta la responsabilità di Amazon nella contraffazione del proprio marchio.

La sentenza della Corte di Giustizia UE

Prima di finire all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la vicenda è stata sottoposta ai Tribunali di Bruxelles e Lussemburgo i quali, prima di pronunciarsi, hanno chiesto l’intervento della Corte UE con l’obiettivo di ottenere un chiarimento su quali fossero i casi in cui l’uso di un marchio contraffatto in un annuncio di un venditore terzo fosse ascrivibile alla responsabilità del gestore del sito di vendite.

Nello specifico i giudici di Bruxelles e Lussemburgo hanno chiesto se rientrasse nella nozione di uso di un marchio l’attività di spedizione e consegna e quella di promozione dell’annuncio di vendita svolta dal gestore del sito, in questo caso Amazon.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (Cause riunite C-148/21 e C-184/21) del 22/12/2022 ha innanzitutto ricordato come sia facoltà del titolare di un marchio vietare l’uso di un segno identico per prodotti e servizi simili o identici a quelli per i quali è registrato. Successivamente, chiarendo come di per sé il Regolamento sul marchio eurpeo non definisca precisamente il significato di uso, questo è da intendersi nel suo significato abituale di “fare uso” e che pertanto questo comporta un atteggiamento attivo e il controllo dell’atto che costituisce quell’uso.

Nel caso in oggetto, quindi, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la modalità di presentazione degli annunci esercitata da Amazon (che propone simultaneamente annunci propri e quelli di venditori terzi senza distinguerli in maniera chiara sponsorizzandoli tutti senza distinzioni) non sia trascurabile, tanto che nella sentenza si legge che “È rilevante a tale riguardo il fatto che detto gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per conto proprio e quelli relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato, che esso faccia apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci e che esso offra ai venditori terzi, nell’ambito della commercializzazione dei prodotti recanti il segno in questione, servizi complementari consistenti in particolare nello stoccaggio e nella spedizione di tali prodotti”.

Per questo motivo la Corte di Giustizia UE ha rinviato ai giudici di Bruxelles e Lussemburgo la valutazione sull’effettiva contraffazione e uso illecito operata da Amazon.

In realtà nel testo della sentenza la Corte di Giustizia offre un criterio interpretativo decisamente chiaro affermando che si possa considerare come il sito di vendita online utilizzi esso stesso un marchio contraffatto quando sulla propria piattaforma ospita venditori terzi che propongono prodotti recanti un segno altrui.

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