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L’evocazione di una denominazione protetta: la decisione dell’EUIPO

Torniamo a occuparci di indicazioni geografiche dopo aver posto l’attenzione sull’uso dei nomi all’interno di un marchio, sulla loro capacità distintiva e sull’introduzione del nuovo Regolamento UE. Questa volta lo facciamo prendendo in esame una recente decisione dell’EUIPO su una opposizione alla domanda di marchio figurativo recante l’indicazione geografica Aceto Balsamico di Modena.

Il concetto di evocazione

L’intervento dell’EUIPO richiama innanzitutto il Regolamento 1151/20212 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e in modo particolare l’articolo 13. Qui al paragrafo 1 lettera b) si specifica come i nomi registrati sono protetti contro

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente.

Ma cosa si intende per usurpazione, imitazione ed evocazione? I regolamenti europei, così come il Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE), non li definisce. Se per l’imitazione si fa riferimento al significato comune del termine, ovvero che è destinato a simulare o copiare qualcosa di terzi, per l’evocazione non vi è bisogno di dimostrare l’intenzione del titolare del marchio di evocare l’indicazione geografica protetta (IGP) anteriore, in quanto l’evocazione è oggettiva. L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) considera però i due termini imitazione ed evocazione come corollari del medesimo concetto.

È interessante sottolineare come l’evocazione non venga valutata nello stesso modo del rischio di confusione. Per cui non è rilevante stabilire il rischio di confusione per accertare l’evocazione. La Corte di Giustizia a questo proposito ha stabilito che può esservi evocazione anche in assenza del rischio di confusione. Quello che conta è invece che non si crei un’associazione di idee sull’origine del prodotto.

Per determinare l’evocazione il criterio decisivo è quello che deve accertare se il consumatore sia indotto ad avere in mente come immagine di riferimento la merce che beneficia dell’indicazione geografica protetta.

Inoltre l’EUIPO ha sottolineato, come fatto da chi ha presentato l’opposizione in oggetto, che i regolamenti dell’Unione Europea proteggono le indicazioni geografiche all’interno di tutto il territorio UE. Dovendo quindi garantire una protezione uniforme delle indicazioni geografiche la nozione di consumatore deve fare riferimento a quella di un consumatore europeo e non solo a quella del consumatore dello Stato membro in cui il prodotto che dà luogo a una possibile evocazione dell’indicazione geografica viene prodotto.

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